Legge Bersani TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, ecc: Cos’è e Cosa è Cambiato

In questo articolo andiamo a scoprire come funziona la Legge Bersani in relazione alle compagnie telefoniche ed internet come TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, le pay tv come Sky e Mediaset Premium e quali sono i più recenti aggiornamenti a questa legge.
Che Cos’è La Legge Bersani
La Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, che ha convertito in legge definitiva il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7), ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato.
La famosa Legge Bersani, ha stabilito dei parametri legislativi che vanno a regolare i contratti per adesione, stipulati ad esempio, con compagnie telefoniche con la possibilità di effettuare la disdetta senza andare incontro ad alcuna penale anche prima della scadenza naturale del contratto.
Inoltre cancellò i costi delle ricariche dei cellulari, prima quando per esempio, si ricaricava il cellulare di 20 euro se ne spendevano 25, in quanto 5 euro aggiuntive andavano alla compagnia telefonica.
Entriamo nello specifico e cerchiamo di capire a quali contratti si applica.
guarda il video per capire come possiamo aiutarti a far rispettare la legge bersani riguardo alle penali per recesso anticipato
I contratti di adesione
La legge riguarda unicamente i contratti di adesione e quindi ai contratti di fornitura di servizi. La norma si applica ai contratti stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive, per contratti Pay TV e di comunicazione elettronica.
“I contratti d’adesione.. devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”
La possibilità di recedere il contratto
La legge Bersani, quindi, va a cancellare l’obbligo per gli utenti di restare fedeli, alle compagnie telefoniche o agli operatori televisivi a pagamento.
I contratti d’adesione, devono, obbligatoriamente, prevedere la possibilità da parte dell’utente del servizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa ingiustificata accreditabile dall’ operatore in questione.
Si sottolinea, inoltre, che i diversi operatori presenti sul mercato sono tenuti a seguire i dettami della Legge Bersani, e quindi a non imporre vincoli o causare ritardi nella fase di recessione.
Le spese giustificate
In aggiunta, inoltre, gli operatori di un servizio, (ADSL, Fibra, Pay TV, ecc) non possono imporre al contraente alcun obbligo di preavviso, legato ad esempio alla disdetta di un contratto prima della sua scadenza naturale, che superi la durata temporale di 30 giorni effettivi.
Rientrano nelle spese giustificate, di norma, le spese legate ai costi di gestione, per la disattivazione o il trasferimento dell’utenza.
Ad oggi le “spese giustificate”, legate a diversi tipologie di costi di gestione, rappresentano uno strumento utilizzato da svariati operatori telefonici.
A tutela dell’utente è intervenuta a difesa degli utenti con delle linee guida.
Le linee guida dell’AGCOM:
L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha diramato delle precise linee guida che chiariscono uno dei passaggi più “ambigui” della legge al fine di tutelare ulteriormente la posizione dei consumatori nei confronti degli operatori.
Precisamente: “Dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, cosi’ da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori”.
La legge Bersani è stata puntualmente aggirata dalle compagnie telefoniche che hanno cominciato a imporre i cosiddetti “contributi di disattivazione”.
Ebbene si, le compagnie telefoniche per non perdere profitti e sfruttando le linee guida rese pubbliche nel 2008 dall’ Autorità Garante nelle comunicazioni (“Gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati dai costi degli operatori”), hanno cominciato a imporre i cosiddetti “contributi di disattivazione” usando semplicemente la parola “costi” invece che “penali”.
Ogni operatore ha utilizzato un po’ di fantasia, “importo per dismissione”, “costo per attività di migrazione”, “costo disattivazione linea”, “contributo disattivazione”, “corrispettivo recesso anticipato”.
Altri ostacoli degli Operatori Telefonici
Un evidente ostacolo per tutti i consumatori che da anni stanno vivendo la più forte liberalizzazione del mercato italiano con una grande contrapposizione: da un lato le compagnie telefoniche moltiplicano le offerte per accaparrarsi la clientela altrui, dall’altro lato introducono sempre nuovi vincoli all’evidente scopo di renderne più difficile, o per rallentare, lo spostamento dei clienti verso
altri operatori.
Al punto da indurre l’AGCOM a intervenire più volte per disciplinare le procedure di passaggio da un operatore all’altro, precisando “che i costi devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore non dovrebbero essere neppure applicati”.
Diciamo una “mission impossible”, tanto da spingere anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) , sul cui tavolo nel corso degli anni sono arrivati numerosi ricorsi da parte dei consumatori per le pratiche commerciali scorrette messe in atto dagli operatori.
Possono, quindi, ritenersi soddisfatti i cittadini? Assolutamente no, perché moltissimi utenti continuano, ancora oggi a lamentare la richiesta di costi relativi alla disattivazione dei contratti poiché le compagnie telefoniche addebitano tali costi anche di diversi centinaia di euro.
Il Decreto Concorrenza
In difesa dei consumatori è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza (legge sulla concorrenza n. 124/2017) che introduce molte novità.
Le 4 principali novità per la telefonia con il Decreto Concorrenza che modificano la Legge 40 del 2007 (Decreto Bersani) sono:
Più chiarezza sui costi di dismissione
Nella parte relativa ai costi di dismissione, all’interno del Comma 3, si aggiunge che i costi relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza sono commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, e comunque rese note al consumatore in fase di pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate in via generale all’Autorità esplicitando analiticamente la composizione di ogni voce e la rispettiva giustificazione economica È un bene che debbano essere specificati nel dettaglio i costi di disattivazione.
L’obbligo di mandare resoconto analitico e giustificato dei costi all’AGCOM è una novità: di fatto fino a questo momento l’AGCOM dava solo contezza dell’esistenza di costi di disattivazione, che dovevano essere quelli indicati in contratto, ma non veniva specificato il dettaglio (esistevano già le linee guida dell’Agcom sul punto ma non erano osservate).
Recesso semplificato ed online
Si aggiunge il comma 3-bis: le modalità di recesso e cambio gestore devono essere semplici e seguire le medesime forme utilizzate al momento dell’attivazione. Devono prevedere modalità telematiche per il recesso e il cambio gestore.
Fino a questo momento la disdetta aveva validità solo se inviata per raccomandata a/r o Pec; adesso viene introdotta per legge la possibilità di utilizzare altri canali.
L’importante è che la modalità telematica utilizzata permetta al consumatore di dimostrare l’invio della disdetta o della comunicazione di cambio gestore, fondamentale in caso di controversia.
Regole per le Penali sui Contratti
Si aggiunge il comma 3-ter: si stabilisce per legge che i contratti con operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche che comprendono offerte promozionali di fornitura di beni e servizi non possono avere durata superiore a 24 mesi.
E nel caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi e limiti agli oneri previsti dal comma 3 terzo periodo (primo punto).
Gli eventuali e relativi costi devono essere equi, commisurati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
Secondo una già in vigore interpretazione dell’AGCOM, finora in caso di risoluzione anticipata di un contratto che prevedeva sconti con vincolo contrattuale, era possibile prevedere penali (ad esempio: restituzione sconti fruiti).
Con questo articolo, invece, si regolamentano tali penali e si specifica che i costi devono essere chiari ed evidenti al momento della stipula e commisurati al valore del contratto e della durata residua della promozione. Così non possono essere applicate penali altissime e prive di regole come talvolta è avvenuto finora.
Stop ai Servizi non richiesti!
Si aggiunge il comma 3-quater: in caso di addebiti da parte di terzi, i gestori hanno l’obbligo di acquisire la prova del consenso espresso del cliente.
È vietato prevedere la possibilità per il consumatore di ricevere servizi in abbonamento (da parte dello stesso operatore o di terzi) senza previo consenso espresso e documentato.
Finalmente per attivare servizi aggiuntivi deve essere presente il consenso espresso dell’utente.
Sicuramente è un adempimento in più anche per l’utente, ma lo tutela da tutti quei servizi non richiesti, spesso da parte di terzi, che sono spesso oggetto di controversia, soprattutto quando si parla di servizio dati (internet).
Quali Servizi sono Coperti dalla Legge Bersani
Broker per la Telefonia & Consulenza ti può aiutare a far valere la legge Bersani per le seguenti tipologie di servizi:
- ADSL
- Fibra Ottica
- Telefonia fissa
- Telefonia mobile
- Pay TV
- Contratti luce (energia elettrica)
- Contratti Gas
Questi servizi includono le più famose compagnie ed offerte come ad esempio:
- Alice
- Fastweb
- Wind
- Infostrada
- Teletu
- Tiscali
- H3G (Tre)
- Vodafone
- Sky
- Mediaset Premium
- Enel
- Eni
- Sorgenia
E la lista continua a lungo, ma in breve ci occupiamo di tutti i gestori di telefonia, pay tv, luce e gas.
Che cosa possiamo fare per Te!
Nel caso in cui decidessi di cambiare operatore telefonico contattaci, valuteremo insieme la tua specifica situazione e dopo aver analizzato il contratto ed ascoltato le tue motivazioni decideremo come abbattere gli eventuali costi di recesso addebitati nella fattura di chiusura tramite il nostro servizio di tutela legale.
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Riguardo all’Autore: Matteo Calloni
Fondatore ed Amministratore di Broker per la Telefonia & Consulenza SRL.
Presidente dell’Associazione Broker Telefonici Italiani e Creatore del Brokeraggio Telefonico in Italia.
Broker Telefonico ed Energetico dal 2006.
Esperto Antitruffe Telefoniche ed Energetiche.
Creatore dell’Unico Esame Ufficiale per diventare Utility Manager.
Imprenditore, Consulente Aziendale, Esperto in Marketing Online.
11 Responses
Salve a tutti, dovrei richiedere la disconnessione di una linea adsl in shared access.
Il contratto, stilato nel lontano 2006, recita che se si richiede la disconnessione prima della fine dell’anno – che si rinnova automaticamente ogni aprile -, si dovranno pagare i bimestri restanti oltre al costi relativi al distacco.
Ora, se non sbaglio, la legge Bersani del 2007 dovrebbe aver reso nulla questo tipo di penale
Grazie
ho chiesto il trasferimento della fibra da wind3 a tim, ma mi stanno tempestando di telefonate dalla gestione rischi perchè vogliono che io paghi fatture wind nonostante stessi già pagando fatture tim (in sostanza dovrei pagare lo stesso servizio a wind e tim perchè mi dicono che non ho disdetto wind3, ma non è compito del nuovo gestore in automatico?). Io so che all’atto del passaggio è il nuovo gestore a completare l’iter di chiusura contratto col vecchio gestore e quindi dovrebbe essere automatico. Mi auguro che questo intervento non mi procuri altri addebiti e che sia veramente un aiuto gratuito a chi è in difficoltà.Qualora dovesse essere a pagamento ignori quanto scritto. non ho intenzione di accumulare altri costi. Grazie. Inoltre, per quanto riguarda il modem come mi devo comportare? rimane lo stesso?
Salve Carmela, so che è stata contattata, se avesse bisogno di qualunque altra cosa riguardo alla legge bersani ci può contattare: 05711964248
Il 19 settembre 2017 ricevo il modem per ADSL da Fastweb al quale ho dato incarico di sostituire BT Italia , che in quel periodo ha smesso di far funzionare la rete. Il nuovo fornitore secondo gli accordi telefonici contrattuali doveva incaricarsi anche della disdetta , comunque la vecchia connessione BT Italia non era piu’ funzionante quindi erano a conoscenza del cambio gestione. Per 5 mesi pero’ hanno continuato a mandarmi le fatture come se fossi ancora un loro cliente , io ho bloccato i pagamenti che venivano effettuati dalla Banca , in gennaio ho mandato una raccomandata AR e da allora non ho piu’ ricevuto fatture . Adesso ricevo da un recupero crediti l’ingiunzione di pagare quelle 5 fatture che secondo me non devo pagare perchè non avevo nessun servizio e poi era compito di Fastweb di dare la disdetta ….grazie per la risposta
Salve Renzo la cosa corretta da fare sarebbe quella di fare una conciliazione per sistemare la questione.
Sto per disdire un contratto fastwee3 solo internet .Pago puntualmente l affitto del modem.Come devo fare è diventato mio o lo devo restituire. Ho letto tante recensioni negative sull impossibilità di restituire il modem
Ci contatti 05711964248
Con il nuovo operatore,ci siamo avvalsi del decreto Bersani, però la vecchia utenza continua a mandare solleciti di pagamento. Vado incontro a cosa? Il nuovo gestore mi dice che ci provano sempre e che invece devo pagare solo il dovuto. Cioè 5,€ di trasferimento linea.
Ci contatti per avere supporto per un reclamo o un contenzioso contro l’operatore 05711964248. Costo apertura pratica 25 euro ed il 35% a risultato
Grz molto gentili è chiari
Grazie a lei Franco. Ci fa piacere che questo articolo sulla Legge Bersani le sia stato di aiuto.
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